| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.P.R. 11/07/1980 n. 753Art. 85 Contro l'ordinanza-ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata constatata l'infrazione, entro il termine prescritto per il pagamento. L'esercizio dell'azione non sospende l'esecuzione forzata sui beni degli obbligati, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre la sospensione per gravi motivi. Nel procedimento di opposizione l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'art. 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Nei limiti previsti dalla legge 24 dicembre 1975 n. 706, e successive modificazioni, il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione. L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria. E' inappellabile la sentenza che decide la controversia. Art. 86 Qualora l'esistenza di un reato dipenda da una infrazione per la quale sia prevista la sanzione amministrativa e per l'infrazione stessa non sia avvenu- to il pagamento a norma degli articoli 80 e 84, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta infrazione e ad applicare con il provvedimento di condanna la sanzione stabilita per l'infrazione stessa. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la persona obbligata in solido con l'autore dell'infrazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone d'ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio. Il pretore, qualora ritenga di provvedere con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalle presenti norme per l'infrazione. Cessa la competenza del giudice penale in ordine all'infrazione non costituente reato se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Per l'impugnabilità del provvedimento del giudice penale si applicano le disposizioni dell'art. 11 della legge 3 maggio 1967 n. 317. Art. 87 Salvo quanto previsto dal precedente art. 85, secondo comma, decorso inutilmente il termine prescritto per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanzaingiunzione. Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del cinquanta per cento, effettuano il versamento delle somme riscosse ai destinatari dei proventi. Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna, ai sensi del precedente art. 86, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali. In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. Il diritto a riscuotere le somme si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata constatata l'infrazione. Art. 88 Il provento dei pagamenti in misura ridotta riscossi dagli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale, è devoluto allo Stato. Il provento dei pagamenti in misura ridotta riscossi dagli altri soggetti di cui al precedente art. 71, nonché delle sanzioni amministrative comminate dagli organi di cui all'art. 84 è devoluto alle aziende o alle amministrazioni di appartenenza dei soggetti o degli organi stessi. Titolo VIII Obblighi e responsabilità dei direttori di esercizio delle ferrovie in concessione Art. 89 Le aziende esercenti ferrovie in concessione devono avere un direttore od un responsabile dell'esercizio. Per le aziende di maggiori dimensioni, ovvero esercenti servizi di trasporto di diversa natura, la M.C.T.C. o gli organi regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche in assenza di specifica proposta dell'azienda esercente, possono disporre la nomina di più direttori o responsabili dell'esercizio, ciascuno dei quali risponde per linee o gruppi di linee costituenti complessi omogenei, ovvero distinte per natura del servizio di trasporto. Nei limiti stabiliti ai fini della sicurezza dalla M.C.T.C., può essere consentito che la stessa persona assolva le funzioni di direttore o responsabile dell'esercizio per linee esercitate da aziende diverse. Gli amministratori delle aziende di cui al primo comma che non provvedono entro i termini ultimativi stabiliti dalla M.C.T.C. o dai competenti organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio sono puniti con l’ammenda da lire 330.000 a lire 1.000.000 . Quando gli amministratori non provvedono entro i successivi termini ultimativi alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio, la M.C.T.C. o i competenti organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, dispongono per la decadenza della concessione. Art. 90 L'incarico di direttore o di responsabile dell'esercizio è subordinato all'assenso della M.C.T.C. per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte della stessa M.C.T.C., per i servizi di competenza regionale o degli enti locali territoriali. Ai fini della sicurezza, l'assenso od il nulla osta di cui al precedente comma sono subordinati all'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale della persona proposta quale direttore o responsabile dell'esercizio, sulla base delle disposizioni che verranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, con il quale verranno altresì fissate le categorie di aziende o i sistemi di trasporto per i quali viene richiesta l'una o l'altra funzione. La M.C.T.C. o gli organi regionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono in qualunque momento revocare l'assenso o il nulla osta di cui al precedente primo comma, richiedendo la sostituzione del direttore o del responsabile dell'esercizio, ove questi dimostri imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti, ovvero quando ne sia venuta meno l'idoneità fisica o morale. Quando le disposizioni del decreto di cui al precedente secondo comma consentono l'espletamento delle funzioni di direttore o di responsabile dell'esercizio anche a persone sprovviste di specifico titolo di studio professionale ad indirizzo tecnico, gli amministratori delle aziende esercenti, ove si avvalgano di detta facoltà, devono designare un assistente tecnico, in possesso del titolo di studio fissato con decreto stesso, per l'assolvimento delle specifiche incombenze a carattere professionale determinate, per ciascun tipo di servizio di trasporto, con le norme di cui ai successivi articoli 100 e 102. Per il caso di mancata designazione dell'assistente tecnico da parte degli amministratori dell'azienda esercente, si applicano le disposizioni del precedente art. 89, quarto comma, salvo la misura della sanzione amministrativa che è fissata da lire 250.000 a lire 750.000. Art. 91 Il direttore o il responsabile dell'esercizio rappresenta l'azienda presso gli organi di vigilanza dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità. A tali effetti, in particolare, il direttore o il responsabile dell'esercizio cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni contenute negli atti di concessione, nonché delle prescrizioni impartite dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e ri sponde verso detti organi per tutte le trasgressioni ed irregolarità che si dovessero verificare nell'esercizio. Restano ferme le responsabilità delle aziende esercenti e degli amministratori ai sensi del codice civile e delle altre specifiche disposizioni di legge. Fermo restando quanto disposto dall'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148, per le aziende tenute ad applicarlo, gli amministratori delle aziende esercenti devono attribuire al direttore od al responsabile dell'esercizio i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio di trasporto, ivi compreso, in particolare, quello di dare il proprio benestare sull'assunzione del personale dell'esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative mansioni. Il direttore o il responsabile dell'esercizio ha l'obbligo di risiedere in prossimità di una delle stazioni principali del servizio di trasporto al quale è preposto, salvo motivata deroga accordata dal competente ufficio della M.C.T.C. nonché dagli organi regionali per i servizi rientranti nelle loro attribuzioni. Egli deve comunque essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso. Per l'eventualità di sua temporanea assenza od impedimento, il direttore od il responsabile dell'esercizio deve nominare un sostituto di sua fiducia, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Art. 92 Le infrazioni da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio alle norme di leggi e di regolamenti riguardanti l'esercizio, nonché alle disposizioni contenute negli atti di concessione e le trasgressioni alle prescrizioni ufficialmente impartite dagli organi di vigilanza statali, regionali e degli enti locali, secondo le rispettive attribuzioni, sono punite con le seguenti ammende: 1) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla sicurezza dell'e sercizio da lire 250.000 a lire 750.000; tali misure sono aumentate di un terzo qualora l'esercizio risulti effettuato con dispositivi di sicurezza o di soccorso, stabiliti per quel determinato servizio di trasporto, mancanti o inefficienti e non siano ammesse altre idonee misure atte a tutelare la sicurezza delle persone e delle cose, ovvero nel caso che venga addetto a mansioni interessanti la sicurezza personale non all'uopo abilitato; 2) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla regolarità dell'esercizio da lire 100.000 a lire 300.000; 3) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la sicurezza dell'esercizio: a) per la trasgressione ad una prima intimazione da lire 100.000 a lire 300.000; b) per la trasgressione ad una seconda intimazione, da lire 330.000 a lire 1.000.000; 4) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la regolarità dell'esercizio: a) per la trasgressione ad una prima intimazione da lire 30.000 a lire 90.000; b) per la trasgressione ad una seconda intimazione da lire 100.000 a lire 300.000; c) per la trasgressione ad una terza intimazione da lire 300.000 a lire 900.000. Nel caso che, dopo la seconda o la terza delle intimazioni previste rispettivamente ai punti 3) e 4) del precedente comma, non risultino ottemperate le prescrizioni impartite, la M.C.T.C. e di competenti organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, revocano, con provvedimento motivato, l'assenso o il nulla osta di cui al precedente art. 90 nei confronti del direttore o del responsabile dell'esercizio. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|